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Detrazioni Fiscali smaltimento Amianto

Smaltimento amianto a Verona

Che cosa sono le detrazioni fiscali?

Le detrazioni fiscali sono detrazioni di spese dall’Irpef o dall’Ires concesse ai contribuenti che eseguono lavori su degli edifici per aumentare il livello di efficienza energetico.

Sono riconosciute solo se le spese sono state sostenute per migliorare il clima nell’edificio, per l’installazione di pannelli solari, per la sostituzione dei climatizzatori invernali e per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento.

La legge di bilancio 2019 ha prorogato le detrazioni al 31 dicembre 2019 nella misura del 65%, oltre a questo si sono introdotte anche altre importanti novità, tra queste troviamo:

  • la riduzione al 50% della percentuale di detrazione per le spese relative all’acquisto e alla posa in opera di finestre e di impianti vari che siano dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
  • l’esclusione delle spese agevolabili per l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A;
  • una nuova detrazione per il 2018 (65%, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • infine la detrazione del 65% per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi o di generatori d’aria calda a condensazione.

Le misure delle detrazioni

Le detrazioni possono variare a seconda della tipologia di immobile sul quale è stato eseguito l’intervento.

Queste, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, sono riconosciute in questo modo:

  • 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013;
  • 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018, per interventi sulle singole unità immobiliari;
  • 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021, per interventi sugli edifici condominiali;
  • 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori, gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Per gli edifici condominiali, invece, le detrazioni saranno più elevate:

  • 70%, se gli interventi interessano l’involucro dell’edificio;
  • 75%, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

Per l’applicazione dell’aliquota bisogna far riferimento alla data effettiva del pagamento e alla data di ultimazione della prestazione.

Chi ne può far uso?

Possono avvalersi delle detrazioni i contribuenti residenti e non, che possiedono l’immobile su cui si è intervenuti. Tra questi ci sono:

  • le persone fisiche, cioè i titolari dell’immobile, i condòmini, gli inquilini e per chi ha l’immobile in affitto;
  • i contribuenti con un reddito d’impresa, tipo le società di persone;
  • le associazioni tra professionisti;
  • degli enti pubblici e privati che non eseguono attività commerciali;
  • dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali;
  • delle cooperative di abitazione a proprietà di due o più persone.

L’agevolazione si percepisce anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento.

Le regole e gli adempimenti

Per poter far uso della detrazione bisogna che gli interventi siano fatti su delle unità immobiliari e su edifici esistenti.

L’esistenza dell’edificio viene provata dalla sua iscrizione in catasto, dalla richiesta di accatastamento o dal pagamento dell’imposta comunale.

Non sono agevolabili però le spese che vengono eseguite durante la costruzione dell’immobile, inoltre, per alcuni interventi, gli edifici devono avere delle specifiche caratteristiche, tipo, essere già dotate di un impianto di riscaldamento.

Se si ristruttura senza demolire l’edificio esistente e senza espanderlo, allora la detrazione sarà solo per le spese della parte esistente e non per gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio.

Nella detrazione le spese che sono ammesse sono sia i costi per i lavori edili (per l’impianto energetico) sia per le prestazioni professionali (intervento e certificazione energetica).

Per gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio, si possono detrarre le spese professionali, quelle per la fornitura e la posa in opera dei materiali, invece, per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica sono detraibili le spese per ridurre la trasmittanza termica “U” degli elementi opachi (l’involucro edilizio e le finestre comprese degli infissi) e per gli impianti di climatizzazione invernale e/o della produzione di acqua calda.

In più per avere l’agevolazione fiscale bisogna essere in possesso di alcuni documenti, cioè; l’asseverazione, l’attestato di prestazione energetica (APE) e la scheda informativa; e comunicare, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, all’ENEA, le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

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